Art. 5.
(Servizi innovativi e sperimentali).

      1. Le regioni, al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, possono promuovere, orientare e sostenere progetti finalizzati a realizzare servizi innovativi e sperimentali, comunque denominati, che accolgono bambini di età compresa tra i tre mesi e i sei anni. Ne definiscono gli obiettivi e le condizioni di attuazione nonché i criteri, le modalità e i tempi di verifica per la valutazione degli esiti.